IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 5 ottobre 2021 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  recante
«Disposizioni correttive e integrative  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n.  112,  recante  conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare l'art. 13  «Programma
statistico nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare gli  articoli  14  e
50; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre   2017,   n.   692,
concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe  nazionale
degli studenti»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 12,  commi  107,  lettera
h), e 109; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  commi
180 e 181, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  concernente
«Istituzione del sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione
dalla nascita sino a sei anni», e in particolare l'art. 8  «Piano  di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema  integrato
di educazione e di istruzione»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa il Fondo per il
Sistema integrato zerosei di 60 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, e in cui si precisa che per  l'anno  2021  una  quota
parte  dell'incremento,  pari  a  euro  1.500.000,  e'  destinata  al
Ministero dell'istruzione per l'attivazione del  sistema  informativo
nazionale di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 65 del 2017; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca   convertito,   con
modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017,
recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione  del
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente  l'istituzione
del Sistema integrato di educazione e  di  istruzione  dalla  nascita
sino  a  sei  anni»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018; 
  Considerato che il Piano di azione  nazionale  pluriennale  per  la
promozione del Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione,
adottato con la citata  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
aveva durata triennale con scadenza nel 2019; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  in
particolare l'art. 233, commi 1 e 2, che consentono di effettuare  il
riparto  del  Fondo  di  cui  agli  articoli  12  e  13  del  decreto
legislativo n. 65 del 2017  afferente  alle  risorse  dell'anno  2020
nelle more dell'adozione  del  Piano  nazionale  pluriennale  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017; 
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il
riparto per l'esercizio finanziario 2019 del su richiamato Fondo; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020,  n.  53,  recante  il
riparto per l'esercizio finanziario 2020 del su richiamato Fondo; 
  Vista la nota prot.  n.  AOODGOSV  1177  del  20  gennaio  2021  di
trasmissione alla Conferenza unificata delle schede  di  monitoraggio
degli interventi posti in essere con le risorse delle annualita' 2018
e 2019 e di riepilogo delle scadenze  per  l'invio  delle  stesse  al
Ministero da parte delle regioni e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo  Piano  di  azione  nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione (d'ora in poi «Piano») nell'ambito di un arco temporale
piu' ampio e funzionale al perseguimento degli obiettivi  strategici,
con una durata quinquennale, al fine di proseguire le azioni volte  a
consolidare,  ampliare  e  qualificare  il   Sistema   integrato   di
educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo  strategico
del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a
sei  anni  «il  progressivo  consolidamento,   ampliamento,   nonche'
l'accessibilita'  dei  servizi  educativi   per   l'infanzia,   anche
attraverso  un  loro  riequilibrio  territoriale,   con   l'obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura  della
popolazione sotto i tre anni di eta' a livello nazionale»; 
  Tenuto conto che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT  del  27  ottobre
2020 denominato «Offerta di asili nido e servizi integrativi  per  la
prima infanzia anno scolastico  2018/2019»,  risulta  sussistente  un
ampio divario nell'offerta di servizi  educativi  tra  Centro-nord  e
Mezzogiorno, registrandosi per l'anno scolastico 2018/2019 a  livello
nazionale una disponibilita' di posti nei servizi  educativi  per  la
prima infanzia pari al 25,5 per cento dei potenziali  utenti,  mentre
nel Sud e' pari al 13,3 per cento e nelle Isole al 13,8 per cento; 
  Ritenuto, pertanto, di destinare a finalita' perequative una  quota
non inferiore al 20 per cento delle risorse del Fondo  nazionale  per
il Sistema integrato di educazione e istruzione di  cui  all'art.  12
del decreto legislativo n. 65 del  2017  (d'ora  in  poi  «Fondo»)  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2021; 
  Ritenuto di assegnare le predette risorse perequative alle  regioni
in cui sussiste un maggiore  divario  negativo  rispetto  alla  media
nazionale che rispettino i termini condivisi nell'intesa raggiunta in
sede di Conferenza unificata per la trasmissione della programmazione
regionale degli interventi e per la  partecipazione  al  monitoraggio
sulla spesa; 
  Considerato altresi' che, ai sensi del comma 4  dell'art.  12,  del
decreto legislativo n. 65  del  2017,  il  Ministero  dell'istruzione
provvede all'erogazione delle risorse del Fondo  esclusivamente  come
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi  educativi
per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione
delle risorse tra le regioni sulla base del numero di iscritti, della
popolazione di eta' compresa tra zero  e  sei  anni  e  di  eventuali
esigenze di riequilibrio territoriale, nonche' dei bisogni  effettivi
dei territori e della loro capacita' massima fiscale; 
  Ritenuto  di  confermare  per  la  durata  del  presente  Piano  la
previsione di un cofinanziamento  della  programmazione  dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia  a  carico  del
bilancio regionale per un importo non inferiore  al  venticinque  per
cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualita' di
riparto  del  Fondo,  secondo  quanto  gia'  previsto   dal   decreto
ministeriale 30 giugno 2020, n. 53; 
  Ritenuto che  la  programmazione  regionale  debba  connettersi  al
raggiungimento degli obiettivi  strategici  di  cui  all'art.  4  del
decreto  legislativo  n.  65  del  2017  e  che  a  tal  fine  appare
necessario, per uno  sviluppo  omogeneo  del  Sistema  integrato  nel
territorio nazionale, che una quota  parte  di  risorse  assegnate  a
livello regionale sia destinata a specifiche azioni  fatta  salva  la
relativa attuazione delle stesse rimessa  alle  indicazioni  presenti
nelle programmazioni regionali; 
  Ritenuto che sia prioritario promuovere i coordinamenti  pedagogici
territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo  e
docente attraverso iniziative formative da realizzarsi  eventualmente
in modo congiunto, anche in ragione della  necessita'  di  effettuare
azioni di  accompagnamento  delle  Linee  guida  pedagogiche  per  il
Sistema integrato di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del  decreto
legislativo n. 65 del 2017, in fase di definizione, e che a tale fine
si ritiene congruo che le  programmazioni  regionali  indirizzino  di
norma una quota non inferiore al 5 per cento del  contributo  annuale
statale; 
  Tenuto conto della forte presenza del fenomeno  degli  anticipi  di
iscrizione  alla  scuola  dell'infanzia  che,  calcolato  sull'intera
popolazione residente di due anni e non solo su quella che compie tre
anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di iscrizione, raggiunge
nelle regioni del Sud Italia percentuali tra il 22,01 per cento e  il
29,47 per cento (fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione
- dati dell'anno scolastico 2019/2020), percentuale che  risulterebbe
decisamente piu' elevata se calcolata sui soli residenti di due  anni
nati tra gennaio e aprile; 
  Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo  n.  65
del  2017  dispone  che  attraverso  l'attuazione  del  Piano   siano
gradualmente  superati  gli  anticipi  di  iscrizione   alla   scuola
dell'infanzia  e  che,  per  raggiungere   tale   finalita',   appare
necessario che  il  Piano  pluriennale  rechi  una  specifica  misura
appositamente dedicata; 
  Tenuto conto della presenza piu' omogenea e diffusa sul  territorio
nazionale  di  scuole  dell'infanzia  statali  e  paritarie  e  della
copertura delle suddette scuole  nel  territorio  nazionale  per  una
fascia che oscilla dall'87,81 per cento della  popolazione  residente
tra i tre e i cinque anni (dato del Lazio  a.s.  2019/2020  -  fonte:
sistema informativo Ministero dell'istruzione)  al  95,60  per  cento
(dato  dell'Umbria  a.s.  2019/2020  -  fonte   sistema   informativo
Ministero dell'istruzione); 
  Ritenuto  che,  per  contrastare  il  fenomeno  degli  anticipi  di
iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare  efficace  adottare  una
specifica misura volta al potenziamento delle  sezioni  primavera  di
cui all'art. 1, comma 630, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
destinate ai bambini dai due  ai  tre  anni,  associate  alle  scuole
dell'infanzia, in quanto la presenza piu' omogenea  e  diffusa  delle
scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale  garantisce  la
possibilita' di copertura del servizio per i bambini  della  suddetta
fascia  di  eta'  nei  territori  privi  di  servizi  educativi   per
l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove e' maggiormente
diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione; 
  Tenuto conto che,  al  fine  di  una  migliore  integrazione  delle
strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei  anni,  appare
opportuno favorire sul territorio nazionale la  diffusione  dei  Poli
per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  65  del
2017, anche in considerazione della naturale vocazione  degli  stessi
alla ricerca, innovazione, partecipazione e  apertura  al  territorio
funzionale alla effettiva  operativita'  di  forme  di  coordinamento
pedagogico territoriale; 
  Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo  n.  65  del  2017
prevede che le regioni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali,
tenuto conto delle proposte  formulate  dagli  enti  locali  e  ferme
restando le loro competenze  e  la  loro  autonomia,  programmino  la
costituzione di Poli per l'infanzia e che  l'art.  8,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di  azione
nazionale pluriennale, prevede quale specifico  obiettivo  del  Piano
anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera; 
  Ravvisata  la  necessita',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di
promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia, il potenziamento  e
la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il
fenomeno degli anticipi di iscrizione  alle  scuole  dell'infanzia  e
che, a tal fine,  le  regioni  o  province  autonome  che  hanno  una
copertura dei posti nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  rispetto
alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore  alla  media
nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, indirizzino di  norma  una
quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per
interventi destinati al finanziamento di Poli  per  l'infanzia  o  di
sezioni primavera gia' esistenti o di nuova istituzione  aggregate  a
scuole o inserite in Poli per l'infanzia; 
  Ritenuto di disciplinare attraverso specifico protocollo di  intesa
approvato dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo n.  281  del  1997  le  modalita'
attraverso cui sono definiti  i  tempi  di  adeguamento  dei  sistemi
informativi  regionali  al  sistema  informativo  nazionale  di   cui
all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  n.  65  del
2017, finanziato dall'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020; 
  Vista la nota  prot.  32712  del  30  luglio  2021,  con  la  quale
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione ha  trasmesso  lo
schema di deliberazione del Consiglio dei ministri, recante «Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema  integrato
di  educazione  e  di  istruzione  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65»; 
  Visto il verbale della seduta  della  Conferenza  unificata  dell'8
luglio 2021, repertorio atti n. 82/C.U., dal  quale  risulta  sancita
l'intesa sullo schema di deliberazione in esame; 
  Rilevato che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  che
consentono al Consiglio dei ministri  di  adottare  la  deliberazione
recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione  del
Sistema integrato di educazione e di istruzione, di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»; 
  Sulla proposta del Ministro dell'istruzione; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «Ministro»  e  «Ministero»,   rispettivamente   il   Ministro
dell'istruzione e il Ministero dell'istruzione; 
    b) «DGOSVI - MI»,  la  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione; 
    c) «DGRUF - MI», la Direzione generale per  le  risorse  umane  e
finanziarie del Ministero dell'istruzione; 
    d) «DGEFID - MI», la Direzione generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione  dei  fondi  strutturali  per
l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
    e) «Legge n. 107 del 2015», la legge  13  luglio  2015,  n.  107,
recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 
    f) «Decreto legislativo», il decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65; 
    g) «Sistema integrato», il Sistema integrato di educazione  e  di
istruzione per i bambini di eta' compresa dalla nascita sino  ai  sei
anni; 
    h) «Piano», il Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per  la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione; 
    i) «Fondo», il  Fondo  nazionale  per  il  Sistema  integrato  di
educazione  e  di  istruzione,  di  cui  all'art.  12   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
    l) «Intesa», l'intesa in sede di Conferenza  Unificata  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; 
    m) «Protocollo di intesa», il protocollo  approvato  in  sede  di
Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera  e),  del
decreto legislativo n. 281 del 1997 per assicurare lo scambio di dati
e informazioni tra Governo,  regioni  e  comuni  con  riferimento  al
Sistema integrato di educazione e di istruzione; 
    n) «Decreto di riparto», il decreto ministeriale di  riparto  del
Fondo previsto dall'art. 4; 
    o) «Quota perequativa», la quota di risorse finanziarie destinata
alle regioni e province autonome in cui sussiste un  maggior  divario
negativo  rispetto  alla  media  nazionale  dei  posti  dei   servizi
educativi disponibili, in applicazione del successivo art.  2,  comma
3; 
    p) «Programmazione», la programmazione, di norma pluriennale,  ad
opera della regione o della provincia autonoma, degli  interventi  da
finanziare, predisposta secondo le disposizioni di  cui  all'art.  5,
comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere
di cofinanziamento e corredata dalle schede  riepilogative  afferenti
alle risorse delle singole annualita' (allegato A); 
    q) «sezione primavera», il servizio educativo per  i  bambini  di
eta' compresa tra ventiquattro e trentasei mesi; 
    r) «USR», l'ufficio scolastico regionale; 
    s) «Tavolo», il  Tavolo  paritetico  composto  da  rappresentanti
della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.